Dopo un primo momento di generale entusiasmo, un più attento esame della sentenza rivela che la conclusione del giudice si applica fino al 2004; a seguire con l’entrata in vigore della legge Urbani le regole sono state riscritte e, al momento, sono le seguenti:
1. chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l.d.a.;
2. colui che mette in condivisione opere protette a fini di lucro ricade nell’ipotesi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti;
3. chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale (multa) che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).
(tratto da Dirittoautore.it)
1. chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l.d.a.;
2. colui che mette in condivisione opere protette a fini di lucro ricade nell’ipotesi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti;
3. chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale (multa) che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).
(tratto da Dirittoautore.it)
……e questa l’accendiamo!