Con sentenza n. 149 del 9 gennaio 2007 la Cassazione ha assolto due ragazzi torinesi accusati di "aver duplicato abusivamente e distribuito programmi, giochi per playstation e film, redistribuendoli successivamente attraverso un server FTP "privato". Al solito la disputa è stata sull’interpretazione che viene data all’espressione “fini di lucro”, contenuta nel testo attuale dell’articolo 171ter, comma 1, della legge 633/41 nell’articolo 3 comma 3quinquies, del Dl 7/2005 da parte del giudice:
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…con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura
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E’ finalmente la risposta definitiva? L’accendiamo?